Statuto A.M.I.N.A.

ART. 1 DENOMINAZIONE

E’ costituita l’Associazione “Associazione Mediatori Italiani Noleggio Auto” contraddistinta dall’acronimo ufficiale “A.M.I.N.A.”
L’Associazione non ha scopo di lucro.

ART. 2 SEDE

La sede dell’Associazione è in Bologna.
Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire sedi secondarie ed uffici e sopprimerli.

ART. 3 SCOPI

L’Associazione ha lo scopo di:

  1. promuovere ed intensificare le relazioni economiche e culturali tra gli associati, ivi compreso lo sviluppo della cultura imprenditoriale, nonché stabilire regolari occasioni di confronto sui problemi della professione;
  2. svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento e tutela degli associati;
  3. stabilire e intrattenere rapporti di costante collaborazione con le istituzioni per l’esame e la formulazione di proposte su problematiche riguardanti il settore di intervento degli associati;
  4. divenire interlocutore privilegiato nel mondo economico, stabilendo rapporti con le sue realtà più rappresentative, quali associazioni di categoria, sindacati, centrali cooperative, camere di commercio, ministeri;
  5. stipulare convenzioni per conseguire migliori condizioni contrattuali in tutti i settori di attività di interesse dell’Associazione e dei Soci;
    • promuovere studi e ricerche nel settore della mediazione commerciale sull’auto e sui servizi auto;
    • promuovere attività di formazione ed aggiornamento degli addetti alla mediazione commerciale sull’auto e sui servizi auto.

L’Associazione non avrà la facoltà di vincolare il singolo associato nei confronti di terzi né assumere alcun impegno, onere od obbligo, né sottoscrivere contratti, documenti e/o inviare corrispondenza o comunque rilasciare dichiarazioni di qualsiasi genere in nome e per conto di un singolo associato senza il preventivo consenso espresso dell’associato interessato.
L’Associazione non citerà o utilizzerà alcun segno, marchio o logo di un singolo associato o dei suoi prodotti nella propria documentazione, nei comunicati stampa o in qualsiasi altro documento destinato all’esterno, inclusa le forme di comunicazione telematiche e siti internet compresi, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione espressa dell’associato interessato.

ART. 4 DURATA

L’associazione ha durata illimitata, salvo lo scioglimento deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria.

ART. 5 ASSOCIATI

Possono far parte dell’Associazione, oltre agli associati fondatori, le persone giuridiche che esercitano la mediazione commerciale sull’auto e sui servizi auto.
Possono inoltre far parte dell’Associazione i docenti universitari particolarmente esperti sul settore auto. L’ammissione ad associato è subordinata alla domanda scritta su apposito modulo indirizzata al Consiglio Direttivo, nonché al pagamento della quota sociale per l’anno in corso, qualora il Consiglio Direttivo l’abbia prevista.

ART. 6 QU0TE ASSOCIATIVE

Le quote associative degli associati vengono stabilite dal Consiglio Direttivo e debbono essere versate al Segretario Tesoriere entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa e la relativa qualifica di associato sono intrasmissibili.

ART. 7 DIMISSIONI

La decadenza dalla condizione di associato avviene oltre che per mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito, per dimissioni volontarie tramite lettera o per deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

ART. 8 ORGANI STATUTARI

Sono organi ufficiali dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • i Probiviri;
  • il Segretario Tesoriere.

ART. 9 ASSEMBLEA

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati che risultino regolarmente iscritti nel registro degli associati. La convocazione dell’Assemblea che potrà riunirsi anche al di fuori della sede sociale purché in Europa, è fatta dal Presidente, su conforme delibera del Consiglio Direttivo, con avviso scritto, portante gli argomenti all’ordine del giorno con l’indicazione dell’ora e del luogo, da spedirsi almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso deve altresì indicare giorno e ora e luogo in cui, occorrendo, verrà tenuta l’adunanza in seconda convocazione. Ogni associato potrà farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni associato. Le eventuali proposte di modifiche dello statuto debbono pervenire per raccomandata al Presidente entro il 31 (trentuno) gennaio di ciascuno anno.
L’assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente una volta all’anno, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne riconosca la necessità o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo degli associati. L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina un proprio Presidente. Il Presidente nomina un Segretario dell’assemblea.
Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Delle riunioni delle Assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.
L’assemblea in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente la metà degli associati; l’assemblea in seconda convocazione si riterrà validamente costituita per deliberare sugli stessi argomenti posti all’ordine del giorno dell’Assemblea in prima convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice.
Le modifiche dello statuto potranno essere apportate solo con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati presenti in assemblea.

ART. 10 PRESIDENTE

Il Presidente è eletto tra i membri del Consiglio Direttivo, dal Consiglio stesso, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede l’Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo ed esercita tutte le funzioni demandategli dallo Statuto. In caso di sua assenza od impedimento, le funzioni di Presidenza sono esercitate dal Vice Presidente.

ART. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

L’amministrazione della Associazione è affidata al Consiglio Direttivo, che è costituito da tre fino a undici membri.
Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri:

  • il PRESIDENTE;
  • il VICE PRESIDENTE;

e nomina un SEGRETARIO TESORIERE.
Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al consuntivo ed al preventivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Associazione a mezzo di invito scritto, da inviarsi cinque giorni prima della riunione e nei casi di urgenza a mezzo di telegramma, fax o e-mail, quando lo ritenga opportuno e comunque quando sia richiesto anche da un solo Consigliere.
Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche in video o tele conferenza.
L’avviso di convocazione deve contenere l’elenco degli argomenti da trattare, il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole dalla maggioranza dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto verbale nell’apposito libro, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ART. 12 COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo compete:

  • la tutela degli interessi della associazione;
  • la realizzazione degli scopi previsti dall’art. 3;
  • la formulazione delle proposte da sottoporre all’Assemblea;
  • la convocazione dell’Assemblea;
  • la predisposizione dei bilanci preventivi, dei rendiconti e delle relazioni annuali da sottoporre all’Assemblea;
  • l’accettazione della domanda di adesione degli associati;
  • la deliberazione sul recesso o l’esclusione di associati;
  • la deliberazione delle stipule di accordi di qualsiasi natura necessari o comunque utili al raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, potendo deliberare qualsiasi operazione che non sia espressamente riservata all’Assemblea dalla legge e dal presente statuto.

ART. 13 IL SEGRETARIO TESORIERE

Il Segretario Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo ed ha il compito di dare esecuzione alle deliberazioni degli organi statutari e di presiedere alla gestione amministrativa dell’Associazione.

ART. 14 CONTROVERSIE

Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea; essi giudicheranno “ex bono et aequo” senza formalità né procedure.
Il loro lodo sarà inappellabile.

ART. 15 IL FONDO COMUNE

Il fondo comune dell’associazione è costituito:

  1. dalle quote degli associati;
  2. dall’eventuale avanzo della gestione annuale;
  3. da contributi finanziari di terzi, Enti Pubblici e Privati, ricevuti a sostegno delle finalità associative;
  4. dall’eventuale patrimonio formato da beni mobili ed immobili, che per donazioni, lasciti, acquisti od altro titolo vengano in legittimo possesso dell’Associazione.

L’esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
I bilanci preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo sono approvati dall’assemblea entro il 30 giugno di ciascun anno successivo a quello di competenza.
E’ vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

ART. 16 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea ed è subordinato all’approvazione di una maggioranza del 70% (settanta per cento) degli associati.
Verificandosi per qualunque causa lo scioglimento dell’associazione il patrimonio dell’associazione stessa dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salva ogni altra eventuale diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 17 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.